Autorità di protezione dei diritti fondamentali ai sensi dell'AI Act
Implementazione nazionale dell’articolo 77 dell’AI Act
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è il primo quadro normativo europeo volto a disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale con un approccio basato sui rischi, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, alla non discriminazione, alla trasparenza e alla sicurezza dei sistemi di IA ad alto rischio.
In particolare, l’articolo 77 dell’AI Act prevede che gli Stati membri identifichino e rendano pubblicamente disponibili le autorità o i soggetti pubblici competenti a supervisionare e garantire il rispetto delle norme a protezione dei diritti fondamentali, inclusa la non discriminazione, in relazione all’uso di tali sistemi.
Queste autorità a tutela dei diritti fondamentali hanno poteri specifici per poter accedere alla documentazione richiesta ai fini dell’esercizio dei loro mandati e per richiedere cooperazione nel contesto di possibili violazioni di diritti derivanti dall’uso di sistemi di IA.
Cosa prevede l’art. 77 dell’AI Act
Secondo l’articolo 77 dell’AI Act:
le autorità pubbliche nazionali che supervisionano o fanno rispettare il rispetto delle norme dell’Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione rispetto all’uso di sistemi di IA ad alto rischio, hanno il potere di richiedere e accedere alla documentazione rilevante necessaria per adempiere ai propri compiti;
qualora la documentazione disponibile non sia sufficiente a verificare un’eventuale violazione dei diritti, l’autorità può richiedere alla autorità di sorveglianza del mercato l’organizzazione di verifiche tecniche sui sistemi di IA ad alto rischio;
le informazioni ottenute devono essere trattate nel rispetto delle obbligazioni di riservatezza previste dal regolamento.
Autorità italiane di protezione dei diritti fondamentali
In attuazione di tale obbligo, il Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e ACN (Autorità per la Cybersecurity Nazionale), ha identificato le seguenti autorità e organismi pubblici nazionali, responsabili del controllo e del rispetto delle disposizioni dell’AI Act in materia di diritti fondamentali e non discriminazione:
Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), Autorità indipendente preposta alla tutela dei dati personali e alla garanzia della conformità alla normativa sulla protezione dei dati anche nell’uso dei sistemi di IA ad alto rischio.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Autorità che tutela il mercato e i consumatori contro pratiche commerciali scorrette o distorsive derivanti dall’adozione di sistemi di IA.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Autorità di regolazione nei settori delle comunicazioni che supervisiona l’impatto dei sistemi di IA nei servizi di comunicazione e media.
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Organo di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, con funzione di controllo sulle condizioni di detenzione e sugli impatti di tecnologie di IA in tali contesti.
Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Autorità che vigila sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, assicurando che i sistemi di IA siano accessibili e non discriminatori.
Poteri e cooperazione tra autorità
Le autorità identificate possono, nell’ambito dei loro rispettivi mandati sanciti dall’AI Act:
richiedere e accedere a documenti e informazioni create o conservate dai soggetti obbligati nell’ambito della normativa AI Act;
informare e collaborare con le autorità di sorveglianza del mercato qualora vi sia la necessità di approfondire sospetti di violazioni dei diritti;
promuovere indagini e, dove necessario, richieste di test tecnico‑scientifici sui sistemi di IA ad alto rischio per accertare l’eventuale impatto sui diritti fondamentali;
operare nel rispetto delle regole nazionali e dell’Unione in materia di confidenzialità e protezione dei dati.
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